Nel 1996 è stato emanato il D.p.r. 549/96, il quale ha introdotto il cosiddetto documento di trasporto – anche conosciuto come DDT. Tale documento è andato a sostituire la bolla di accompagnamento – o “bolla di trasporto delle merci viaggianti”.
Salvo alcune specifiche eccezioni, con l’introduzione del DDT i beni viaggianti non devono più essere accompagnati da alcun documento, nel caso in cui la relativa fattura sia consegnata o spedita al cessionario entro le ore 24 del giorno di realizzazione dell’operazione.
In questo articolo andiamo a vedere più da vicino cos’è il DDT e come si compila correttamente.
DDT: cos’è
Con il termine DDT – documento di trasporto – si indica un determinato documento commerciale che:
- segue la merce durante il trasporto;
- certifica il trasferimento dal venditore a chi ha comprato la merce.
La consegna della merce può avvenire sia da parte del venditore, del compratore oppure da parte di un trasportatore che si assume l’incarico dell’intero trasporto.
È importante sottolineare come il documento di trasporto non ricopra soltanto la normativa fiscale, ma anche le necessità prettamente civilistiche. Infatti, oltre ad avere valore durante i controlli, il DDT garantisce la sicurezza della merce. Questo significa che ha valore probatorio in caso di non consegna della merce o di merce smarrita.
DDT: come si compila
Quando si tratta di gestione del magazzino, il DDT è uno dei documenti più importanti. Deve essere emesso in duplice copia – una da consegnare al cessionario e l’altra da trattenere e conservare a cura del cedente – e non sono previsti vincoli di tracciato, di dimensione o di forma.
Ai sensi dall’art. 1 del D.p.r. 472/1996, il DDT deve contenere:
- numero progressivo;
- data di consegna: se la data di consegna di beni e la data di compilazione del documento non coincidono per esigenze organizzative della stessa azienda, è comunque necessario indicare sul documento la data di trasporto o di consegna – così come previsto dalla C.M. 249/E/1996;
- generalità dei soggetti coinvolti: in caso di persone fisiche deve essere indicato nome e cognome, mentre in caso di ditta, impresa o società, è necessario indicare denominazione o ragione sociale. Inoltre, deve essere indicato il domicilio o la residenza e, in caso di soggetti non residenti, l’ubicazione della stabile organizzazione;
- generalità dell’impresa trasportatrice ma non quelle del soggetto che materialmente esegue il trasporto, se il trasporto viene affidato a soggetti terzi. Inoltre, nel caso in cui il trasporto sia realizzato da più vettori, basta indicare le generalità del primo di essi;
- quantità, qualità e natura dei beni oggetto del trasporto: per quanto attiene alla quantità, non è necessaria l’indicazione in lettere ma soltanto in cifre.
Si ricorda che durante il trasporto i beni non devono necessariamente essere accompagnati da un documento, che può essere spedito o inviato anche separatamente purché entro le ore 24.00 del giorno della consegna, sotto forma di documento informativo oppure a mezzo posta corriere o fax.
Documento di trasporto: quando è obbligatorio
In due circostanze – previste dalla normativa IVA, è obbligatorio emettere il documento di trasporto:
- per potersi avvalere della fatturazione differita;
- per la movimentazione di beni a titolo non traslativo della proprietà.
Vediamo più da vicino entrambe le situazioni.
Fatturazione differita
Nel caso di cessione di beni mobili, il termine di emissione della fattura cambia a seconda che la spedizione o la consegna sia realizzata o meno usando il DDT o un altro documento idoneo.
Quando parliamo di fatturazione immediata – e quindi in assenza di DDT – la fattura deve essere emessa entro le ore 24.00 del giorno di consegna di spedizione dei beni. Dall’altra parte, se la movimentazione dei beni risulta dal DDT – o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l’operazione viene realizzata – ed ha le caratteristiche individuate dal D.p.r. 472/1996, è possibile avvalersi della fatturazione differita. Questa dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla spedizione o alla consegna.
Movimentazione di beni a titolo non traslativo della proprietà
Parliamo adesso di movimentazione di beni non destinati alla vendita. Per superare le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni – previste dalla normativa IVA – è necessario usare un documento di trasporto. All’interno del documento ci deve essere l’espressa indicazione della causale non traslativa della proprietà.
Ricordiamo che, nel caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà del bene, è obbligatorio indicare una causale specifica. La mancata segnalazione della causale del trasporto all’interno del DDT indica automaticamente il passaggio di proprietà del bene, una situazione che può risultare problematica in caso di eventuale contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria.
Di seguito abbiamo alcuni esempi di causali che è possibile indicare:
- Omaggio: sussiste l’obbligo dell’emissione della fattura per la rivalsa dell’IVA;
- Conto visione: nel caso in cui i beni siano inviati al cliente per essere presi in visione e poi restituiti;
- Reso: nel caso in cui si trattiene la merce resa, si deve emettere una nota di credito. Altrimenti viene inviato altro materiale in sostituzione di quello reso;
- Conto lavorazione: se la merce è inviata al fornitore per essere lavorata, ma rimane comunque di proprietà del cliente. Una volta che la lavorazione si è conclusa, la merce sarà riconsegnata;
- Prestito d’uso: i beni in oggetto sono inviati per poter essere usati durante le lavorazioni;
- Conto riparazione: bisogna indicare se si tratta o meno di una riparazione in garanzia;
- Tentata vendita: si conclude la vendita direttamente presso la sede del cliente con contestuale consegna dei beni.
DDT: modalità di conservazione
Ai sensi dall’art. 39 del D.p.r. 633/1972, il DDT è soggetto all’obbligo di conservazione previsto anche per gli altri documenti rilevanti ai fini IVA, cioè fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta.
Contestualmente, l’art. 2220 c.c. prevede che i documenti di trasporto debbano essere conservati per 10 anni dalla data della loro emissione sia dall’emittente che dal destinatario.