Certificato EUR1 e regime preferenziale: cos’è e quali Paesi possono beneficiarne

Il Certificato EUR1 è un documento di rilevanza essenziale nel contesto del commercio internazionale. Esso funge da prova dell’origine preferenziale comunitaria delle merci destinate a uno dei paesi situati al di fuori dell’Unione Europea che hanno sottoscritto accordi preferenziali daziari con l’UE.

Questo certificato è particolarmente cruciale per beneficiare di agevolazioni tariffarie e consentire un flusso agevolato delle merci tra l’Unione Europea e i paesi partner. Attraverso il Certificato EUR1, si dimostra che le merci esportate hanno origine comunitaria, soddisfacendo i requisiti stabiliti dagli accordi commerciali internazionali.

L’emissione di questo documento è spesso gestita dalla Camera di Commercio o dall’autorità competente del paese esportatore. Una volta ottenuto il Certificato EUR1, esso accompagna le merci durante l’esportazione, fornendo una prova ufficiale dell’origine preferenziale delle stesse.

Oltre a semplificare le procedure doganali, il Certificato EUR1 rappresenta un vantaggio per le imprese che possono godere di riduzioni o esenzioni sui dazi all’importazione nel paese di destinazione. Ciò stimola lo sviluppo del commercio internazionale e favorisce relazioni commerciali più strette tra l’Unione Europea e i paesi partner.

Tuttavia, è importante ricordare che il processo di ottenimento e utilizzo del Certificato EUR1 richiede attenzione e precisione. Una compilazione errata o una mancata conformità alle norme stabilite potrebbe invalidare il certificato e causare problemi durante l’importazione delle merci. Pertanto, le imprese coinvolte nel commercio internazionale dovrebbero familiarizzare con le procedure corrette per richiedere e utilizzare il Certificato EUR1, al fine di massimizzare i benefici e sfruttare al meglio le opportunità offerte dagli accordi preferenziali daziari con l’Unione Europea.

Come ottenere il Certificato EUR1?

Quando serve il Certificato EUR1

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Cos’è il Certificato EUR1

Il Certificato EUR1 dell’Unione Europea viene emesso – a richiesta dell’operatore – all’esportazione e per attestare che la merce che viene descritta all’interno dell’apposito modulo è di origine e produzione comunitaria

Questo certificato è usato negli scambi tra l’Unione Europea e gli Stati che con lei hanno stretto accordi commerciali. Consente l’esenzione del pagamento del dazio per le importazioni ed esportazioni da e verso l’UE da parte degli stessi Stati. Il certificato EUR1 viene emesso successivamente all’operazione doganale o duplicato.

Scendendo nel dettaglio, l’EUR1 consente al cliente di pagari dazi in misura ridotta o di non pagarli totalmente. La certificazione può anche essere sostituita da una semplice dichiarazione su fattura per spedizioni di importo inferiore a 6.000,00€ oppure, nel caso di importi superiori, da parte di una ditta che abbia lo status Esportatore Autorizzato o di AEO – Operatore Economico Autorizzato – per gli Esportatori registrati al REX – per quanto riguarda le esportazioni in Giappone e Canada.  

Dal 21 giugno 2020 le modalità e i tempi di rilascio della certificazione EUR1 sono cambiano in relazione all’applicazione della circolare dell’Agenzia delle Dogane prot. N. 88470/RU del 12/03/2020 e quella n. 91956/RU del 26/07/2019, attraverso cui sono è stata abrogata la semplificazione procedurale della pre vidimazione dei certificati ATR, EUR MED e EUR1. Tali certificati di circolazione non possono più essere rilasciati in tempi rapidi dagli spedizionieri. Inoltre è necessario presentare tutte le prove dell’origine preferenziale delle merci.

Fac simile del Certificato EUR1

Certificato Euro 1: le novità introdotte nel 2022

Fino a marzo 2022, gli esportatori hanno avuto la possibilità di utilizzare il modello EUR.1 previdimato per certificare l’origine preferenziale delle merci. Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane ha deciso di non continuare l’applicazione di questa procedura, al fine di rendere le operazioni più veloci ed efficienti. Le proroghe del termine per l’utilizzo di questa modalità di dichiarazione di origine e produzione della merce comunitaria sono state necessarie a causa dell’emergenza sanitaria.

Dopo aver concesso proroghe in passato, l’Agenzia delle Dogane ha deciso di ritardare ulteriormente il termine della previdimazione dei certificati di circolazione che attestano l’origine preferenziale delle merci. Questa decisione mira a fornire un sostegno concreto alle agenzie esportatrici italiane in un momento difficile come quello attuale.

Una volta scaduto il termine della nuova proroga, a partire dal 1° aprile 2022, non sarà più possibile richiedere all’Ufficio doganale competente il rilascio di certificati EUR1, EUR MED e A.TR. già previdimati, ovvero già timbrati e firmati.

Questa modifica rappresenta una significativa evoluzione nella procedura di certificazione delle merci, mirando a semplificare le operazioni e a ridurre i tempi di approvazione e controllo. Le aziende coinvolte nell’esportazione devono quindi attuare i necessari aggiornamenti e adattamenti alle nuove modalità di certificazione per garantire la continuità e l’efficienza delle operazioni commerciali internazionali.

Come richiedere Certificato EUR1

La procedura per ottenere il certificato EUR.1, A.TR o EUR-MED prevede che l’esportatore, o il rappresentante doganale, inserisca i codici corrispondenti nella casella 44 della dichiarazione doganale di esportazione (DAU) per ciascun articolo del carico:

  • codice 26YY: utilizzato per richiedere il certificato EUR.1
  • codice 27YY: utilizzato per richiedere il certificato A.TR
  • codice 28YY: utilizzato per richiedere il certificato EUR-MED

L’indicazione di questi codici nella casella 44 sostituisce la compilazione del formulario separato per la richiesta del certificato. Nel caso in cui l’ufficio doganale competente effettui un controllo, l’esportatore dovrà presentare una dichiarazione riguardante l’origine preferenziale unionale nel caso dell’EUR.1 o dell’EUR-MED o la posizione di libera pratica delle merci nel caso dell’A.TR.

Una volta ricevuta la richiesta tramite la trasmissione telematica del file di flusso della dichiarazione doganale, il sistema AIDA genera il certificato richiesto, acquisendo le informazioni necessarie dalla dichiarazione doganale di esportazione. Il sistema predispone quindi un file in formato pdf contenente le informazioni del certificato stesso.

Questo file pdf deve essere utilizzato dall’operatore per stampare le informazioni sui formulari tipografici previsti dalla normativa vigente. Questi formulari stampati costituiranno il certificato ufficiale che attesta l’origine preferenziale delle merci o la posizione di libera pratica, a seconda del tipo di certificato richiesto.

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Certificato EUR1 o certificato di origine?

Di norma gli accordi di libero scambio hanno l’obiettivo di regolamentare il traffico transfrontaliero delle merci tra parti contraenti. Le merci che soddisfano le regole d’origine beneficiano di franchigie doganali o di agevolazioni doganali. È comunque doveroso sottolineare come in parte tali accordi presentano regole diverse per quanto riguarda le disposizioni d’origine, senza poi considerare il fatto che a seconda della voce di tariffa valgono requisiti diversi. 

Ecco che al fine di poter beneficiare di un trattamento di origine preferenziale, i prodotti devono essere originari di uno dei Paesi contraenti. Per poter essere comprovata, l’origine preferenziale deve essere affiancata da una dichiarazione d’origine o dal certificato di circolazione delle merci (EUR.1, EUR MED, EUR CN).

Inoltre sono diversi i Paesi per cui per l’importazione di merci viene richiesta una prova dell’origine. Ad esempio il certificato d’origine che viene rilasciato dalla Camera di commercio cantonale funge da prova documentale. Da sottolineare però come questo certificato non permetta agevolazioni doganali o franchigie, come invece avviene per l’origine preferenziale con gli accordi di libero scambio. 

Un certificato d’origine ha quindi il compito di attestare il Paese d’origine delle merci. Le autorità di diversi Stati richiedono inoltre che i prodotti da importare nel loro territorio siano accompagnati da fatture commerciali certificate o da certificati d’origine.

Certificato di Circolazione EUR.1 e A.TR: differenze

I certificati EUR1 e A.TR hanno entrambi la caratteristica di fornire l’esenzione dai dazi alle merci nel paese di importazione. Tuttavia, le basi di questa esenzione daziaria sono diverse, poiché l’Unione Europea ha stabilito concetti e accordi differenti con i suoi partner commerciali.

Il Certificato EUR1 è strettamente legato al concetto di origine delle merci. Viene emesso quando i prodotti rispettano le regole dell’origine preferenziale stabilite dagli accordi di libero scambio tra l’UE e i paesi contraenti. Questi accordi includono paesi come Svizzera, Norvegia, Ucraina, Albania, Serbia, Macedonia e altri, come specificato nella lista degli accordi (Arrangements list) fornita dalla Taxation and Customs Union dell’Unione Europea.

D’altra parte, il certificato A.TR è collegato al concetto di libera circolazione delle merci tra l’Unione Europea e la Turchia, in base all’accordo di Unione Doganale, che è in vigore dal 1995. Con il certificato A.TR, le merci, completamente prodotte o immesse liberamente nel mercato, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi sia all’atto dell’importazione in Turchia che nell’UE, a patto che siano accompagnate dal certificato A.TR, che attesta la libera pratica dei prodotti.

È importante sottolineare che l’Unione Doganale UE-Turchia riguarda esclusivamente i prodotti industriali e i prodotti agricoli trasformati. I prodotti agricoli non trasformati e i prodotti carbo-siderurgici dell’accordo CECA sono esclusi da questo accordo. Per tali prodotti, l’eventuale riduzione dei dazi è concessa sia nell’UE che in Turchia solo sulla base delle regole dell’origine preferenziale in base alle lavorazioni sufficienti. Pertanto, al fine di beneficiare dei vantaggi daziari per questi specifici prodotti, è necessario emettere il Certificato EUR1 nell’interscambio merci tra l’UE e la Turchia.

Certificato EUR1: per quali Paesi è necessario 

Sono numerosi i paesi con i quali l’Unione Europea ha stipulato accordi relativi all’origine preferenziale. Ecco qui la lista dei Paesi che ne beneficiano: 

Paesi EFTA (European Free Trade Association)

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

Paesi del Mediterraneo

Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Palestina e Striscia di Gaza, Siria, Tunisia, Turchia.

Paesi dei Balcani Occidentali

Albania, Bosnia – Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia.

Paesi del Partenariato Orientale

Georgia, Moldavia, Ucraina.

Stati ACP (Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico)

Africa

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Rep. del Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Rep. Centrafricana, RD del Congo, Sudafrica, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swatini, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Caraibi

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti, Rep. Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Saint Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago.

Pacifico

Fiji, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Micronesia, Timor Est, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Paesi PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare)

Aruba, Curação, Polinesia francese, Groenlandia, Nuova Caledonia, Saint-Barthélemy, Sint Maarten, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Terre australi e antartiche francesi.

Comunità Andina

Colombia, Ecuador, Perù.

Stati dell’America Centrale

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama.

Altri Paesi e Territori

Andorra, Ceuta e Melilla, Cile, Isole Fær Øer, Messico.

Ecco adesso la lista dei Paesi che invece richiedono la dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato al sistema REX e per i quali non è quindi possibile ricorrere ai certificati di circolazione EUR1:

Canada, Corea del Sud, Giappone, Regno Unito, Singapore, Vietnam.

Quando non serve il Certificato EUR1

Il Certificato EUR1 non è richiesto nei seguenti casi:

  • Scambi tra Paesi UE: non è necessario per le merci scambiate tra i Paesi membri dell’Unione Europea. Poiché all’interno dell’UE esiste un’unione doganale e vi è libera circolazione delle merci, i dazi doganali non sono applicati alle merci che si spostano tra gli Stati membri;
  • Paesi non beneficiari di accordi preferenziali: il Certificato EUR1 è rilasciato per attestare l’origine preferenziale delle merci esportate verso paesi che hanno sottoscritto accordi commerciali preferenziali con l’Unione Europea. Tuttavia, non è richiesto per le esportazioni verso paesi che non hanno tali accordi in vigore;
  • Esportazioni di merci non eleggibili: EUR1 è applicabile solo a determinate categorie di merci specificate negli accordi commerciali preferenziali. Se le merci esportate non rientrano nelle categorie idonee, non sarà richiesto il Certificato EUR1;
  • Esportazioni con dazi standard: in alcuni casi, il Certificato EUR1 potrebbe non essere richiesto perché il paese di importazione applica i dazi standard alle merci provenienti dall’Unione Europea, indipendentemente dallo status dell’origine preferenziale.

È importante verificare sempre le normative specifiche del Paese di importazione e gli accordi commerciali in vigore per determinare se è richiesto o meno il Certificato EUR1 per una determinata esportazione. Le regole possono variare a seconda dei paesi e dei prodotti coinvolti, pertanto è essenziale assicurarsi di essere conformi alle disposizioni del paese di destinazione prima di avviare le operazioni di esportazione.

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FAQ

  • Certificato EUR1: quando serve

Il Certificato EUR1 è richiesto quando si desidera beneficiare di agevolazioni tariffarie in relazione agli scambi commerciali tra l’Unione Europea e alcuni paesi terzi. Esso attesta l’origine preferenziale comunitaria delle merci esportate, consentendo al Paese di importazione di applicare dazi ridotti o esenti a tali merci.

Il Certificato EUR1 è utilizzato quando si esportano merci verso paesi che hanno stipulato accordi commerciali preferenziali con l’Unione Europea.

  • Chi emette Certificato EUR1?

Il Certificato EUR1 viene emesso dalle autorità competenti dell’esportatore nel paese dell’Unione Europea. In Italia, ad esempio, la Camera di Commercio o l’Agenzia delle Dogane sono tra gli enti che possono rilasciare il Certificato EUR1.

L’emissione del Certificato EUR1 è una procedura ufficiale che richiede una verifica dell’origine preferenziale delle merci esportate. L’esportatore o il suo rappresentante doganale deve compilare correttamente il Certificato, includendo tutte le informazioni richieste e attestando il rispetto delle regole dell’origine preferenziale stabilite dagli accordi commerciali tra l’Unione Europea e i paesi partner.

Una volta compilato e verificato il Certificato EUR1, esso viene allegato alle merci durante l’esportazione e presentato alle autorità doganali del paese di importazione. Il Certificato EUR1 serve come prova ufficiale dell’origine preferenziale delle merci e consente al paese di importazione di applicare i benefici tariffari stabiliti dagli accordi commerciali.

  • Come faccio a sapere se la merce è di origine preferenziale?

Nel contesto delle regole di origine preferenziale, i prodotti sono considerati originari se soddisfano specifici criteri riguardanti il loro processo produttivo e l’origine dei materiali utilizzati.

I prodotti totalmente ottenuti nel Paese esportatore sono considerati originari senza alcuna ambiguità. Ciò significa che se un prodotto è stato integralmente fabbricato nel Paese di esportazione, senza l’impiego di materiali provenienti da Paesi Terzi, esso sarà considerato originario del Paese in cui è stato prodotto.

Tuttavia, i prodotti che sono stati fabbricati utilizzando materiali importati da Paesi Terzi possono ancora essere considerati originari se hanno subito una “trasformazione sufficiente” nel Paese di esportazione. Questo concetto si riferisce alla trasformazione o lavorazione dei materiali importati in modo tale che il prodotto finale abbia acquisito una nuova identità o caratteristiche significative.

Le regole specifiche che definiscono cosa costituisce una “trasformazione sufficiente” possono variare a seconda degli accordi commerciali preferenziali e delle normative stabilite tra i Paesi coinvolti nel commercio. Queste regole vengono spesso definite negli accordi di libero scambio e sono utilizzate per determinare l’origine preferenziale delle merci, consentendo di applicare benefici tariffari in conformità con gli accordi commerciali tra i Paesi.

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La redazione di Porto Franco Italia

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